Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6) Ministero delle imprese e del made in Italy»; b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «11) Ministero dell'istruzione e del merito».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle imprese e del made in Italy; 7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione e del merito; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero della cultura; 14) Ministero della salute; 15) Ministero del turismo. 2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri. 4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».