Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  11
novembre 2022, n. 173, coordinato con  la  legge  di  conversione  16
dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle  relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
                                 300 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6)  Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
    b) il  numero  7)  e'  sostituito  dal  seguente:  «7)  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; 
    c) il  numero  8)  e'  sostituito  dal  seguente:  «8)  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
    d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9)  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
    e) il numero 11)  e'  sostituito  dal  seguente:  «11)  Ministero
dell'istruzione e del merito». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.  203,  S.O.  n.  163,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono   i
          seguenti: 
                  1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  7)  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
          energetica; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione e del merito; 
                  12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  13) Ministero della cultura; 
                  14) Ministero della salute; 
                  15) Ministero del turismo. 
                2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche
          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'
          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico
          di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo  n.  29
          del 1993 e la relativa responsabilita'. 
                4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
                4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'  stabilito  in
          quindici. Il numero totale dei  componenti  del  Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».